PREMESSA NORMATIVA
Con l’emanazione del decreto attuativo dell’art. 7 del DL 185/2008 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 27.04.2009 il meccanismo dell’IVA per cassa ha piena efficacia a partire dal 28.04.2009. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato la circolare 20 del 30.04.09 con ulteriori esplicazioni del meccanismo dell’IVA per cassa. Si ricorda che fino ad oggi l’applicazione dell’IVA ad esigibilità differita era prevista dal art. 6 c. 5 DPR 633/72 solamente per cessioni e prestazioni effettuate nei confronti dello Stato, di enti pubblici territoriali ed altri soggetti menzionati dal secondo periodo del c. 5 dell’art. 6 del DPR n. 633/72. Queste nuove disposizioni non modificano in alcun senso le disposizioni sinora in vigore, ma ampliano la loro applicazione a una nuova platea di contribuenti.
1.1 Soggetti interessati
Il meccanismo dell’IVA ad esigibilità differita potrà essere applicato solamente da seguenti soggetti:
- Soggetti passivi ai fini IVA esercenti attività d’impresa, arte e professione che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari inferiore a Euro 200.000
- Soggetti passivi ai fini IVA esercenti attività d’impresa, arte e professione che, in caso di inizio d’attività, prevedono di realizzare un volume d’affari inferiore ad Euro 200.000