Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra l’Italia e la Repubblica di San Marino, dal 1° ottobre 2021 è possibile emettere la fattura elettronica via Sistema di Interscambio che trasmette il documento all’Ufficio Tributario di San Marino per il successivo inoltro al cessionario/committente.
Dal 1° luglio 2022 per le sole cessioni di beni, la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria (fatti salvi casi specifici di esclusione, come per i soggetti in regime forfettario e per le operazioni con cessionari soggetti privati), mentre nel periodo compreso fra il 1° ottobre 2021 fino al 30 giugno 2022, gli acquisti e le cessioni possono essere documentati sia in modalità elettronica che cartacea.
Con l’emissione della fattura elettronica sarà escluso l’obbligo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).
Cessioni di beni verso San Marino
Riguardo alle cessioni di beni dall’Italia verso San Marino, soggette al regime di non imponibilità IVA, valgono le seguenti note per la compilazione delle fatture elettroniche:
- In ANAGRAFICA CLIENTI nel campo partita IVA va indicato il codice operatore economico del cessionario sammarinese (composto da cinque numeri preceduti dal prefisso SM)
- In ANAGRAFICA CLIENTI nel campo “codice destinatario” va indicato il codice “2R4GTO8” attribuito all’Ufficio tributario di San Marino, il quale è, infatti, accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio
- Nell’archivio CODICI IVA, nel campo “natura” va indicato il codice “N3.3” (“non imponibili – cessioni verso San Marino”)
Le fatture elettroniche in esame sono, quindi, trasmesse dal SdI all’Ufficio tributario di San Marino che procede a:
- verificare il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione
- convalidare la regolarità della fattura
- comunicare l’esito del controllo al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso un apposito canale telematico
L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’Ufficio tributario di San Marino attraverso il proprio canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
È il caso di osservare che fino al 30 settembre 2021, la fattura poteva essere emessa sia in formato cartaceo, secondo le modalità previste dall’art. 2 e ss. del D.M. 24 dicembre 1993, che anche in formato elettronico, riportando l’identificativo fiscale del cessionario sammarinese e il codice natura “N3.3” (“non imponibili – cessioni verso San Marino”); tuttavia, come codice destinatario doveva essere utilizzato quello previsto per le operazioni transfrontaliere (“XXXXXXX”) e che l’utilizzo del formato elettronico consentiva di escludere l’operazione dall’esterometro, ma non evitava l’emissione della fattura in formato cartaceo in tre copie previste dall’art. 1 del D,M. 24 dicembre 1993.
Cessioni di beni verso l’Italia
Le fatture elettroniche emesse da operatori economici sammarinesi, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da DAS, sono trasmesse dall’Ufficio tributario di San Marino al SdI, che le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico le fatture elettroniche ricevute.
Fattura elettronica con addebito d’imposta
Se la fattura elettronica indica l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’Ufficio tributario di San Marino, il quale, entro 15 giorni, riversa le somme ricevute al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e trasmette al medesimo Ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.
A sua volta, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’Ufficio tributario di San Marino.
L’esito positivo del controllo da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate è reso noto telematicamente all’Ufficio tributario di San Marino e al cessionario, che da tale momento può operare la detrazione dell’imposta se ne sussistono le condizioni.
Fattura elettronica senza addebito d’imposta
Se la fattura elettronica non indica l’ammontare dell’IVA dovuta in relazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata dal SdI assolve l’imposta con il meccanismo del reverse charge, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche.
Prestazioni di servizi verso San Marino
Per le prestazioni di servizi rese nei confronti degli operatori economici sammarinesi, la fattura (riportante la dicitura “operazione non soggetta” ex art. 21, comma 6-bis, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972) può essere emessa in formato elettronico tramite il SdI, che la trasmette all’Ufficio tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.
Variazioni ai nostri software gestionali
Sui nostri software gestionali abbiamo provveduto ad eseguire tutta una serie di variazioni per renderli allineati a queste importanti variazioni normative; naturalmente per poterne disporre occorre assicurarsi di aver scaricato gli ultimi aggiornamenti disponibili.