Le aziende in regime di contabilità semplificata hanno degli adempimenti ridotti rispetto a quelle in regime ordinario. Nello specifico hanno l’obbligo della tenuta dei seguenti registri:
- Registro IVA acquisti
- Registro IVA vendite
- Registro dei corrispettivi
Questi registri devono essere debitamente integrati con le rilevazioni dei costi e dei ricavi non soggetti a registrazioni IVA per consentire il corretto calcolo del reddito imponibile.
Il registro dei beni ammortizzabili può essere omesso a condizione che le relative annotazioni siano effettuate nel registro IVA acquisti in conformità con quanto stabilito dall’art. 2, 1° comma, del D.P.R. n. 695/1996.
REGISTRO IVA ACQUISTI PER LA CONTABILITA SEMPLIFICATA
Nel caso della contabilità semplificata occorre:
- annotare sul registro IVA acquisti le fatture di acquisto ricevute numerandole progressivamente per anno solare. La registrazione va fatta entro il termine della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta
- annotare sul registro IVA acquisti gli altri documenti rilevanti ai fini IVA (bolle doganali, autofatture-denuncia, fatture per acquisti intracomunitari, schede carburante, ecc…)
- annotare sul registro IVA acquisti entro il termine di 60 giorni i costi non soggetti a registrazione ai fini IVA che servono per la determinazione del reddito