La ventilazione dei corrispettivi (Decreto Ministreriale del 24/02/1973) prevede che alcune tipologie di contribuenti fra cui commercianti al minuto di prodotti alimentari e dietetici, commercianti di articoli tessili o di vestiario o calzature, commercianti di prodotti per l’igiene personale o farmaceutici possono registrare i corrispettivi come unico importo giornaliero inclusivo di IVA evitando di effettuare la normale distinzione per aliquota di imposta.
Per poter usufruire di questo metodo i corrispettivi annui con emissione di fattura non devono superare il 20% del totale dei corrispettivi (ad esclusione delle cessioni di beni immobili e beni strumentali) e gli acquisti di merci per cui non è prevista la ventilazione non devono superare il 50% del totale degli acquisti annui (caso di soggetti che effettuano il commercio anche di prodotti diversi da quelli per i quali è prevista la possibilità di avvalersi della ventilazione). Al verificarsi di una delle condizioni sopra dall’anno successivo è preclusa la possibilità di avvalersi di questo metodo.
La modalità di calcolo della ventilazione dei corrispettivi
I corrispettivi vengono registrati giornalmente come unico importo IVA compresa ad esclusione delle vendite effettuate con l’emissione di fattura che vanno annotate separatamente e distinte per aliquota IVA.