Novità fiscale gestione
IVA per cassa
IVA PER CASSA
PREMESSA NORMATIVA
Con l’emanazione del
decreto attuativo dell’art. 7 del DL 185/2008 e la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale il 27.04.2009 il meccanismo dell’IVA per
cassa ha piena efficacia a partire dal 28.04.2009.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato la circolare 20
del 30.04.09 con ulteriori esplicazioni del meccanismo dell’IVA
per cassa. Si ricorda che fino ad oggi l’applicazione dell’IVA
ad esigibilità differita era prevista dal art. 6 c. 5 DPR 633/72
solamente per cessioni e prestazioni effettuate nei confronti
dello Stato, di enti pubblici territoriali ed altri soggetti
menzionati dal secondo periodo del c. 5 dell’art. 6 del DPR n.
633/72. Queste nuove disposizioni non modificano in alcun senso
le disposizioni sinora in vigore, ma ampliano la loro
applicazione a una nuova platea di contribuenti.
1.1 Soggetti interessati
Il meccanismo dell’IVA ad
esigibilità differita potrà essere applicato solamente da
seguenti soggetti:
- Soggetti passivi ai fini IVA esercenti attività d’impresa,
arte e professione che nell’anno solare precedente hanno
realizzato un volume d’affari inferiore a Euro 200.000
- Soggetti passivi ai fini IVA esercenti attività d’impresa,
arte e professione che, in caso di inizio d’attività, prevedono
di realizzare un volume d’affari inferiore ad Euro 200.000
Resta invariata la
possibilità di emettere fatture con IVA ad esigibilità differita
ex art. 6 co. 5 DPR 633/72 per cessioni e servizi da parte di
tutti i soggetti nei confronti dello Stato, di enti pubblici
territoriali ed altri soggetti come da secondo periodo del co. 5
art. 6 DPR 633/72.
1.2 Soggetti esclusi
Restano escluse dal
beneficio le operazioni:
1.
Realizzate nei confronti di soggetti non titolari di partita
IVA;
2.
Non effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni;
3.
Realizzate nei confronti di soggetti che si avvalgono di regimi
speciali di applicazione dell’IVA (es. regime del margine,
agenzie di viaggio, regime “monofase”);
4.
Fatte nei confronti di cessionari/commitenti che assolvono
l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione
contabile (reverse charge);
5.
Cessioni intracomunitarie o esportazioni.
1.3 Emissione della fatture
Per
beneficiare del differimento dell’esigibilità dell’IVA la
fattura deve necessariamente contenere l’annotazione che si
tratta di una fattura emessa con IVA ad esigibilità differita.
Questo implica, che la fattura deve recare l’annotazione
“Operazione con imposta a esigibilità differita ai sensi
dell’art. 7 D.L. n. 185/08”. La scelta di differire
l’esigibilità dell’imposta riguarda in modo autonomo ogni
singola fattura emessa dal contribuente, dando da una parte la
possibilità di differire l’IVA selettivamente, dall’altra parte
complicando la gestione contabile e fiscale. Il meccanismo
dell’esigibilità differita cessa al momento del superamento del
limite di 200.000 Euro, con la conseguenza che dal giorno del
superamento di questo limite, non sarà più possibile di emettere
fatture ad esigibilità differita ex art. 7 D.L. 185/08. Il
regime non varia però in relazione alle fattura già emesse con
il meccanismo dell’IVA a esigibilità differita.
1.4 Esigibilità dell’IVA
Per il
cedente/prestatore l’operazione concorre a formare il volume
d’affari nel periodo d’imposta in cui l’operazione si considera
effettuata, a prescindere dal momento dell’incasso della fattura
e della conseguente esigibilità dell’IVA. Questo è anche
previsto per il calcolo del pro-rata di detraibilità. L’IVA è
dovuta al momento del pagamento del corrispettivo da parte del
cessionario/committente. Il cessionario/committente ha diritto
alla detrazione dell’imposta a partire dal momento in cui il
corrispettivo di tali operazioni è stato pagato. Nel caso di
pagamento parziale del corrispettivo l’IVA diverrà solo
esigibile in proporzione al pagamento effettuato. L’IVA è
comunque dovuta, a prescindere dal pagamento della stessa,
decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che,
prima del decorso del predetto termine, il
cessionario/committente non sia assoggettato a procedure
concorsuali o esecutive. È importante notare che l’anno inizia a
decorrere dal momento dell’effettuazione dell’operazione (data
del documento di trasporto, data di conclusione del servizio),
non dalla data di fatturazione, che in caso di
fatturazione differita può non coincidere con la data di
effettuazione dell’operazione. Nel caso in cui una cessione o
prestazione di servizio non risulta pagata entro un anno, l’IVA
diviene integralmente esigibile e il cedente/prestatore dovrà
calcolare l’imposta a debito entro la liquidazione trimestrale o
mensile successiva al verificarsi del superamento dei dodici
mesi.
1.5 Difficoltà applicative da segnalare
Le
difficoltà applicative sono:
- La
necessità di un costante monitoraggio del volume d’affari, che,
superando Euro 200.000, squalifica il contribuente ad emettere
fatture ad esigibilità differita;
-
Un’altra difficoltà di non poca importanza sta nel fatto che il
cedente/prestatore diventa debitore dell’imposta al momento del
pagamento della fattura emessa. Il costante monitoraggio degli
incassi e del conto corrente bancario è il presupposto per
individuare l’esatto ammontare dell’IVA dovuta nel trimestre o
nel mese. Questa nuova attenzione agli incassi delle fatture
emesse sarà particolarmente oneroso per i contribuenti in
contabilità semplificata, che fino ad ora non erano abituati a
monitorare o comunicare l’incasso delle fatture al
commercialista.
- L’anno
inizia a decorrere dal momento dell’effettuazione
dell’operazione (data del documento di trasporto, data di
conclusione del servizio), non dalla data di fatturazione, che
in caso di fatturazione differita può non coincidere con la data
di effettuazione dell’operazione.
Saranno
tre i momenti che dovranno essere attentamente monitorati:
1.
La data in cui l’operazione si considera effettuata (di regola
il momento della consegna o spedizione del bene e il momento del
pagamento della prestazione);
2.
La data riferita al decorso di un anno dal momento
dell’effettuazione dell’operazione;
3.
La data in cui si verifica il pagamento della fattura.
- Anche
la facoltà di applicare selettivamente il differimento
dell’esigibilità dell’imposta comporta ulteriori complicazioni
per la gestione contabile e fiscale dei soggetti beneficiari di
questa possibilità.
IVA PER CASSA SU COGE XP
CAUSALI
CONTABILI
Occorre
codificare su COGE XP una serie di causali contabili “dedicate”
al nuovo meccanismo IVA e simili a quelle utilizzate per l’IVA
ad esigibilità differita.
FATTURE O
NOTE DI ACCREDITO DI VENDITA E DI ACQUISTO
Le
causali per le fatture di vendita o di acquisto devono essere
uguali alle corrispondenti causali utilizzate per l’IVA ad
esigibilità differita. Codificarne una per la FATTURA DI VENDITA
ed una per la FATTURA DI ACQUISTO selezionando come TIPO DI
CAUSALE, FATTURA IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA/IVA PER CASSA.
Esempio
di causale “Fattura di vendita con IVA per cassa”:

Esempio
di causale “Fattura di acquisto con IVA per cassa”:

INCASSI
E PAGAMENTI
Le
Causali per gli INCASSI/PAGAMENTI devono essere uguali alle
corrispondenti causali utilizzate per l’IVA ad esigibilità
differita tranne che per il TIPO DI CAUSALE dove deve essere
indicato INCASSO/PAGAMENTO FATTURA IVA PER CASSA.
Esempio
di causale “Incasso fattura con IVA per cassa”:

Di queste
causali ne devono essere fatte due, una con operatività CHIUDE
PARTITA/SCADENZA da utilizzare per le registrazioni di chiusura
di fatture con effetti non bancari (ad esempio per registrazioni
di incassi con rimesse dirette) e una con operatività partite
NON MOVIMENTA da utilizzare per realizzare il GIROCONTO IVA
a fronte di un avvenuto incasso di effetto bancario dove il
cliente risulta già chiuso dall’emissione effetti.

NOTE
IMPORTANTI
Le
fatture emesse/ricevute registrate con causali contabili che
movimentano l’IVA ad “esigibilità differita” non vengono prese
in considerazione ai fini della liquidazione IVA, nel senso che
non concorrono alla determinazione dell'IVA a debito ovvero
dell'IVA a credito del periodo liquidato.
Gli
incassi/pagamenti registrati con causali contabili che
presentano l'indicatore TIPO DI CAUSALE impostato a
INCASSO/PAGAMENTO FATTURA IVA PER CASSA devono avere nella
sezione di “prima nota” relativa al castelletto IVA le righe
IVA corrispondenti alle fatture che vengono poi considerate ai
fini del calcolo della liquidazione IVA.
La
codifica di causali dedicate all'IVA per Cassa e distinte
dalle causali relative all’IVA ad esigibilità differita per
rapporti con Stato o Enti Pubblici consentirà in futuro di
distinguere nella procedura le due diverse operazioni.
SOTTOCONTI
Per le
registrazioni di Prima Nota, sia create in automatico dalla
procedura che inserite manualmente tutti gli importi IVA
derivanti dalla gestione dell’IVA per Cassa saranno sommati sui
sottoconti standard utilizzati anche per l’IVA ad esigibilità
differita indicati in RIFERIMENTI CONTABILI.

CONTABILITA’
REGISTRAZIONE MANUALE DI FATTURE DI VENDITA/ACQUISTO CON REGIME
IVA PER CASSA
La
registrazione manuale in “prima nota” di una fattura emessa o
ricevuta con IVA per cassa richiede l’utilizzo delle nuove
causali contabili codificate come da esempio sopra ed è
perfettamente uguale alla registrazione della fattura con IVA ad
esigibilità differita.
REGISTRAZIONE DEGLI EFFETTI BANCARI ATTIVI
E’
possibile inserire gli effetti relativi a fatture con IVA per
cassa all’interno di distinte contenenti anche gli effetti
relativi a fatture con IVA ad esigibilità immediata.
Al
momento della contabilizzazione degli effetti verranno generate
in automatico le registrazioni di chiusura degli effetti con
normale causale contabile di Emissione Effetti (senza parte
IVA); questo comporta che verrà chiuso contabilmente il cliente
e l’eventuale partita/scadenza, ma resterà aperta la fattura dal
punto di vista IVA, circostanza corretta dal momento che l’IVA
dovrà essere liquidata solo al momento dell’effettivo incasso
ossia dell’avvenuto pagamento dell’effetto da parte del cliente.
Nel
momento in cui vi è la certezza dell’incasso (a seguito di
comunicazione di esito positivo da parte della banca) occorre
registrare manualmente in prima nota il giroconto IVA che
consentirà di fare concorrere alla liquidazione periodica l’IVA
di quella fattura/scadenza. Questo giroconto deve essere
registrato con l’apposita causale contabile con TIPO DI CAUSALE,
INCASSO PAGAMENTO IVA CASSA e che non movimenta le
partite/scadenze.
REGISTRAZIONE DI INSOLUTI
Se
l’incasso dell’effetto non va a buon fine si rende necessaria la
registrazione dell’insoluto che differirà il momento
dell’incasso; una volta che questo incasso sarà andato a buon
fine dovrà essere registrato il giroconto IVA già illustrato
sopra.
Esempio
della causale di giroconto IVA e della corrispondente
registrazione di prima nota:


REGISTRAZIONE DI EFFETTI NON BANCARI ATTIVI
Per
questi effetti non viene eseguita la contabilizzazione
automatica che chiude il cliente. Quindi quando vi è la certezza
dell’avvenuto incasso si deve eseguire la registrazione di
incasso che deve chiudere contabilmente il cliente, l’eventuale
partita e la parte IVA. Tale registrazione è perfettamente
uguale alle registrazioni di incasso di fatture ad esigibilità
differita e dovrà essere realizzata con l’apposita causale
contabile, come illustrato sopra, avente come TIPO DI CAUSALE
INCASSO O PAGAMENTO IVA PER CASSA.
REGISTRAZIONE DEI PAGAMENTI
Restano
valide le considerazioni analoghe a quelle della registrazione
di effetti attivi, il flusso operativo è come quello già
descritto sopra con l’unica differenza che nella gestione dei
pagamenti si conosce esattamente il momento “del pagamento” in
quanto è l’azienda a fornire disposizione in merito alla banca.
STAMPA
DEI RIGISTRI IVA
Per la
stampa dei registri IVA valgono le considerazioni per l’IVA ad
esigibilità differita relativa agli Enti pubblici.
STAMPA
DELLA LIQUIDAZIONE IVA
La
Gestione Liquidazione IVA presenta una sezione “IVA esigibilità
differita” ove vengono presentati i dati di riepilogo relativi
alle fatture emesse/ricevute ed agli incassi/pagamenti di
fatture con IVA a esigibilità differita. In questa sezione
verranno riportati anche i dati di riepilogo relativi all’IVA
per Cassa.
La stampa
del prospetto previsto per l’IVA ad esigibilità differita
relativa agli Enti pubblici, può essere utilizzato anche per
l’IVA per Cassa, purché un’azienda non abbia contemporaneamente
entrambe le casistiche in quest’ultimo caso per una delle due
casistiche dovrà essere obbligatoriamente istituito un registro
IVA separato che genererà in liquidazione IVA un prospetto
separato.
CONTROLLO
DEL SUPERAMENTO DEL LIMITE PER L’APPLICABILITA’
Attenzione: si ricorda che l’agevolazione cessa di avere
efficacia per le operazioni effettuate successivamente al
momento in cui è superato il limite di Euro 200.000,00 di volume
d’affari nell’anno corrente. Al momento non è presente alcun
controllo nella procedura relativo al superamento del limite di
volume d’affari fissato come tetto per l’applicabilità dell’IVA
per Cassa. |